Commissione Tributaria Regionale sez. distaccata di Salerno n. 8476/2017 del 28.09.2017, avverso la pronuncia sentenza n. 5392/2015 Sez: 8 Tributaria Provinciale di SALERNO.

L’Ufficio non può limitarsi a comunicare il classamento che ritiene adeguato, ma deve anche fornire un qualche elemento che spieghi perchè la proposta avanzata dal contribuente con la DOFCA viene disattesa.

L’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del di ritto di difesa del contribuente sia per delimitare I’oggetto dell’eventuale contenzioso

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MOTIVI DELTA DECISIONE
L’Agenzia delle Entrate di salerno, settore Territorio, ha proposto appello awerso
la sentenzan, 5392 emessa in data 13.10.2015 dalla Commissione Tributaria
Provinciale di salerno – sez. 1 ,, che ha accolto il ricorso proposto dai contribuenti
indicati in epigrafe, annullando gli awisi di accertamento con i quali
I’Ufficio ha rettificato la rendita catastale delle unità immobiliari di proprietà
degli appellati, ubicati nel Comune di Sarno.
L’avviso di accertamento si fondava sul diverso classamento degli immobili.
L’iter procedimentale si era sviluppato con una proposta di classamento dei con
tribuenti, rettificata dall’Ufficio.
I contribuenti avevano impugnato l’atto di accertamento deducendo, oltre al
difetto assoluto, nella motivazione del prorruedimento impugnato, dei criteri
estimativi seguiti per la determinazione della consistenza e del classamento degli
immobili, I’erroneità di tale determinazione in relazione alle reali caratteristiche
intrinseche ed estrinseche delle unità immobiliari.
La sentenza impugnata ha ritenuto fondata I’eccezione relativa al difetto di mo
tivazione del atto, reputando tale rilievo assorbente rispetto alle altre questioni
sollevate.
L’appellante ripropone a sostegno del gravame le medesime argomentazioni
dedotte in prime cure, affermando, nel merito, la correttezza dell’individuazione
del classamento.
Gli appellati si sono costituiti chiedendo il rigetto del gravame.
la causa è stata trattata in pubblica udienza.
L’appello, tempestivamente proposto, è infondato e va rigettato.
Il collegio condivide, infatti, la motivazione della sentenza impugnata, la quale
ha dato conto del recente mutamento della posizione della giurisprudenza di
legittimità circa l’onere motivazionale incombente allAgenzia del Territorio nei
procedimenti di rettifica della consistenza e del classamento deeli immobili ai
fini della detelminazione della rendita catastale.
In vero, la giurisprudenza più risalente affermava
che, in tema d’imposta sui fabbricati l’avviso di classificazione di un immobile in una determinata categoria è soggetto all’obbhgo della motivazione, il quale deve ritenersi osservato anche
mediante la semplice indicazione della consistenza, della categoria e della classe
acclarati dall’ufficio tecnico erariale (UTE), trattandosi di dati sufficienti a porre
il contribuente nella condizione di difendersi (Cass. Civ., Sez. 5, Sentenza n.
12068 del 1/7/2004; Sez. 5, Sentenza n’ 14379 del 30/06/2011).
Più di recente, viceversa, la Suprema Corte, con ordinanza n. 6 febbraio 2014 n.
7709, ha affermato che l’atto con cui l’amministrazione disattende le indicazioni
del contribuente circa il classamento di un fabbricato debba contenere una adeguata
– ancorchè sommaria , motivazione, che delimiti I’oggetto della successiva
ed eventuale controversia giudiziaria.
Analogarnente l’ordinanza n. 3394 del 13/02/2014 ha evidenziato che il principio di cui sopra e tanto piu evidente ove si considerino le incertezze proprie del
sistema catastale italiano che si riflettono sull’atto (classamento) con cui I’amministrazione colloca ogni singola unità. immobiliare in una determinata categoria,
in una determinata classe di merito e le attribuisce una “rendita”.
Il classamento non è oggi disciplinato da precisi riferimenti normativi: la legge si
limita, infatti, a prevedere la elaborazione di un reticolo di categorie e classi catastali
e demanda la elaborazione di tali gruppi, categorie e classi all’Ufficio tecnico
erariale (D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1747, art.9).
L’ufficio tecnico erariale procede sulla base di istruzioni ministeriali anche piuttosto risalenti nel tempo (è tuttora utile in proposito la circolare n. 134 del 6 luglio 1941, integrata dalla istruzione del 24  maggio l942). Ed alla circolare n. 5 del 1992.
Dunque I’Ufficio non può limitarsi a comunicare il classamento che ritiene adeguato, ma deve anche fornire un qualche elemento che spieghi perchè la proposta avanzata dal contribuente con la DOFCA viene disattesa.
Sul punto si è poi precisato che, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L.73 gennaio 1993, n’ 16, art. 2, convertito, con modificazioni, in L.24 marzo 1993, n. 75, e dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), I’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita
e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del di ritto di difesa del contribuente sia per delimitare I’oggetto dell’eventuale contenzioso (v. Cass. n. 23237 /2014. successivamente ripresa da Cass. n.l2497 del 16/06/2016). Tali principi, in definitiva, si allineano alla giurisprudenza espressa dalla Corte a proposito degli anni di riclassificazione posti in essere dall’Ufficio (Cass. n. 17348 del 30 luglio 2014, n.17676 e 17680 del 6 agosto 20l4).
Tale posizione è stata successivamente ripresa e rafforzata da Cass. Civ, Sez. 5,
Sentenza n.2184 del 06/07/2015 (da ultimo pedissequamente ripresa da cass.
Civ. ordinanza n..1137 del 18.1.2017), secondo cui in tema di classamento catastale di immobili urbani, la motiuazione dell’atto, in conformità all’art. 3, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n, 662, non può limitarsi a contenere l’indicazione
della consistenza, della categoria e della classe attibuita dall’agengia del territorio bensì deve specificare, a, pena di nullità, ai sensi dell’art. 7, comma I, della bgge 27
Luglio 2000, n. 272, a qrnlz. presupposto ln modifica dcbbo essere associotd, se al non
aggiomamznto del classamento e, inuece, alla palese incongruità rispetto a fabbncati
similari, ed, ifine a questa seconda ipotesi, l’atto impositivo dovrà, inlicare la specifica individuazíone
di tali fabbncati, del loro classamento e delle caratteristíche, analoghe che li
renderebbero símilari all’unità immobíliare oggetto ài riclassanento, consentendo in tal
modo al contribuente il pieno esercizio del diritto di dtfesa nella successien fase contenzio.
sa conseguente alla richiesta di verifica dell’effettiua correttezza della riclassificazione”,
con la precisazione che “all’Ufficio non può consentirsi di rendere evidenti solo in giudizio gli immobili posti a comparazione sui quali ha basato la nuova “classificazione”, magarí a seconda delle difese del contibuente (Cass. sez. 6 n. 10489 del 2011; Cass. sez.
trib. n. 9629 del 2012), perché il diritto del contribuente risulterebbe irnmediabilnente
compromesso se si permettesse all’Amminístrdzíone di allegare solo in giudizio
i fatti fondanti la pretesa origiaria”.
La sentenza impugnata si è attenuta ai predetti principi, per nulla evincendosi,
dall’awiso impugnato, le ragioni che avevano condotto l’ufficio a disattendere la
“proposta” della parte contribuente, rendendo in tal modo impossibile la difesa
del predetto in giudizio.
Il recente mutamento giurisprudenziale giustifica la compensazione delle spese
di lite
P.Q.M.
Rigetta I’appello e compensa le spese’
Salerno, 28.9.17.

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