Annullamento dell’esclusione dal concorso di cui al decreto c.d. buona scuola dm 106 del 23 febbraio 2016

Su ricorso degli avv.ti Ferrara e Battipaglia
contro l’esclusione del docente dalla prova al c.d. concorsone per aver presentato la domanda cartacea in luogo di quella telematica, il TAR Lazio stabilisce che: “il Prof. é escluso illegittimamente e va ammesso alla prova suppletiva”.

Pubblicato il 03/10/2017 đến 03/11/2017
N. 10985/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05185/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5185 del 2016, proposto da:
M. C., rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Ferrara, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Campania – Ufficio Concorsi Docenti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento dell’esclusione dal concorso di cui al decreto c.d. buona scuola dm 106 del 23 febbraio 2016 ( medie superiori);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Campania – Ufficio Concorsi Docenti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2017 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

che il ricorrente risulta in possesso di PAS con riserva, per la pendenza del giudizio introdotto sul riconoscimento della durata del servizio prestato, sicchè lo stesso è legittimato a partecipare a tutte le procedure che di tale titolo presupposto necessitino, almeno fino a quando, con la decisione del ridetto giudizio, tale riserva non sia sciolta in un senso o nell’altro;

che conseguentemente è fondata la domanda sull’illegittimità del silenzio opposto e deve essere accolto il ricorso, con annullamento della disposta esclusione;

che le spese, attesa la particolarità della vicenda, possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la disposta esclusione, ammettendo il ricorrente alle prove suppletive, ove già non sostenute per effetto dell’ordinanza cautelare.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente, Estensore

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE Riccardo Savoia

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *