Sentenza n. 355 del 16 febbraio 2018, pubblicata oggi 16 aprile 2018, emessa dal Tribunale di Nocera Inf. sez. Lavoro.

Sentenza n. 355 del 16 febbraio 2018, pubblicata oggi 16 aprile 2018, emessa dal Tribunale di Nocera Inf. sez. Lavoro. Dott.ssa R. Caporale.

Annullamento iscrizione d’ufficio da parte della CIPAG – Equitalia Spa delle somme a titolo di contributi previdenziali obbligatori in quanto soggetto iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria.
ACCOGLIMENTO della domanda.
Avv.ti L. Ferrara, C. Battipaglia, R.M. Annunziata

Abstract
“… Considerato pertanto che l’art. 22 L 773 1982, prevede l’obbligo di iscrizione alla cassa geometri soltanto per coloro i quali , iscritti all’albo professionale, esercitino la libera professione con carattere di continuità e non siano iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, e rilevato che nel caso di specie è del tutto pacifico che il ricorrente è iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria ed ha esercitato l’attività di geometra in maniera saltuaria va dichiarata l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio del ricorrente alla cassa geometri per ilperiodo in contestazione e le cartelle impugnate vanno annullate”.

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