Piano di riassetto della Rete Laboratoristica privata. Il nuovo decreto n. 50 del 28.06.18 – Regione Campania.

Il nuovo decreto n. 50 del 28.06.18 – Regione Campania, è rubricato – Ulteriori disposizioni e recepisce le statuizioni delle sentenze del Consiglio di Stato n. 3060/18, e del TAR Napoli 4655/16 dei giudizi patrocinati dagli avvocati BF Ferrara, Battipaglia e Sirica.

Il processo – al di là delle criticità relative e non meglio accolte dagli organi giurisdizionali ha fatto comunque emergere alcune criticità che sono state emendate nel nuovo decreto e che di seguito si evidenziano.
Un esempio è dato dal riconoscimento ad eseguire, dal punto prelievo, esami indifferibili ed urgenti, ma che come dice la sentenza 4655/16, occorre che il laboratorio sia attrezzato a riguardo.

Di seguito uno stralcio dei provvedimenti:

R.Campania, DECRETO /50 DEL 28.06.18
Oggetto: Piano di riassetto della Rete Laboratoristica privata ai sensi del decreto
commissariale n. 109 del 19.11.2013 e successive modifiche e integrazioni. Ulteriori
disposizioni.
(Deliberazione del 1 O luglio 2017 punto ix: “corretta conclusione delle procedure di accreditamento
degli erogatori in coerenza con le osservazioni ministeriali”)
VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2005)” e, in particolare, l’art. 1, comma 180,
che ha previsto per le regioni interessate l’obbligo di procedere, in presenza di situazioni di
squilibrio economico finanziario, ad una ricognizione delle cause ed alla conseguente elaborazione
di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio
Sanitario Regionale, di durata non superiore ad un triennio…

dal Consiglio di Stato che, con la articolata sentenza 22 maggio 2018, n. 3060,
ha confermato, tra l’altro, che:
” [ … ] – l’indicazione della soglia minima dei 200.000 esami di laboratorio erogati all’anno da
raggiungere entro il termine di tre anni figurava espressamente tra i criteri di accreditamento che
erano stati inseriti nell’accordo Stato-Regione del 23 marzo 2011 — peraltro non espressamente
impugnato dall’appellante — che per l’appunto prevedeva che …
la suindicata sentenza conferma le articolate pronunce del T.A.R. Campania-Napoli nn.
4655/2016 e 5117/2017 in punto di legittimità del riassetto della rete laboratoristica campana e,
precipuamente, della scelta di accentramento delle attività analitiche presso un unico HUB,
smarcandosi dagli isolati precedenti di altri T.A.R. , di segno solo parzialmente diverso, inerenti agli
omologhi provvedimenti di riorganizzazione della rete adottati in altre regioni;…

CONSDERATO CHE
– nella sezione relativa ai Requisiti tecnologici, è previsto quanto segue: “Qualora il punto prelievo
debba eseguire esami non differibili e il cui trasporto possa alterare il risultato dell’esame lo stesso
deve essere in possesso dei requisiti tecnologici del laboratorio di base di cui al precedente punto
6. 1. 1 limitatamente alle suddette tipologie di esami Deve essere presente altresì presente
l’attrezzatura essenziale per la gestione delle emergenze (rianimazione cardiopolmonare di base)
di cui è controllata periodicamente la funzionalità” ;
– che il TAR Campania, con sentenza n. 5117/2016 ha richiamato la previsione del DCA n.
109/2013 di cui sopra, chiarendo che trattasi di previsione che “lungi dall’essere contraddetta o
superata da successivi decreti commissariali, assolve proprio alla funzione di assicurare qualità
alla prestazione analitica nelle ipotesi in cui il nuovo assetto organizzativo non si riveli adeguato”;
TENUTO CONTO CHE
– sono numerose le segnalazioni circa la necessità di prevedere che alcune tipologie di esami …

Insomma un successo in ogni caso cui per una maggiore e puntuale lettura si rinvia ai documenti citati.

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