Demanio o area privata?

Dalle attività trattate dallo studio BF

Comune di Sarno. Rivo Bracciullo, area adiacente. Demanio statale o area privata? Accoglimento cautelare.

Con Motivi Aggiunti del 22.11.18, il collegio difensivo avv.ti BF avversa il Comune di Sarno che con alcune ordinanze impugnate intima ai ricorrenti di demolire opere edili consistenti nella recinzione di un muretto e ringhiera dello spazio demaniale adiacente al Rivo Bracciullo e lo fa senza stabilirne la consistenza da demolire. 
Successivamente e inopinatamente, con la determinazione ugualmente impugnata (individua ulteriori opere da demolire consistenti nella rimozione di un cancello con parti elettriche e il motore), opere mai descritte nell’ordine di demolizione!
Cosa ancora più inficiante è il fatto che il Comune qualifica demaniale l’area senza dimostrane tale destinazione, giacchè, dalla mappa catastale originaria di impianto, dall’atto pubblico di acquisto del 1962 ed in fine dalla visura catastale dell’elaborato planimetrico attuale, la medesima area risulta essere privata (Perizia tecnica allegata e piante).
La stessa Amministrazione, in sede di rideterminazione, con provvedimento non adeguatamente motivato, senza adeguata istruttoria e senza garantire la partecipazione degli interessati non pone i ricorrenti nella possibilità di poter sapere la consistenza di cosa demolire. L’operato amministrativo illegittimo arrecava danni ai ricorrenti sul piano privatistico (pregiudizio alla proprietà privata) e danni all’Amministrazione stessa, con pregiudizio dell’interesse pubblico dovuti ad un esposto di Privati che, pur potendo adire l’A.G.O., si rivolgono al Genio Civile, per evitare le spese di giudizio, con pregiudizio appunto all’interesse pubblico ed ove se la domanda dovesse essere accolta porrebbe l’Ente nella imbarazzante ipotesi di dover ordinare l’apertura del tombato rivo nei confronti di tutti i cittadini che occupano l’area adiacente per tutto l’intero corso del fiumiciattolo.

N. / REG.PROV.CAU. N. 00…/2014 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7…del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

….. con gli avv.ti Antonio Benisatto e Luigi Ferrara;

contro

Comune di Sarno,con l’avv. Ketura Chiosi;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 943/14; per quanto riguarda i 
motivi aggiunti:
dell’ordinanza di demolizione reiterativa della precedente impugnata. Visti il ricorso, i motivi 
aggiunti e i relativi allegati;
…/2014 REG.RIC.

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via 
incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2018 il dott. Michele Conforti e uditi per 
le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che l’istanza cautelare appare suscettibile di positivo apprezzamento, in considerazione 
del pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe dalla esecuzione della impugnata ordinanza di 
demolizione;
Considerato che si tratta di opere edilizie modeste e di minimo impatto urbanistico; Ritenuto di 
dover giungere alla decisione di merito re adhuc integra;
Considerato, infine, che la complessità, in fatto, della vicenda sottoposta all’esame del Collegio 
richiede comunque una disamina dei profili di fatto, incompatibile con la delibazione consentita 
nella presente fase cautelare, anche al fine dell’ammissione di un’eventuale fase istruttoria;
Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese di fase.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), 
accoglie la domanda cautelare e per l’effetto:
a) sospende il provvedimento impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 18.03.2020. Compensa le 
spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del 
tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2018 con l’intervento dei 
magistrati:
Paolo Severini, Presidente

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *