Appalti: illecito professionale. Valutazione della Stazione. Obbligo di comunicazione.

– idoneo ad influenzare la valutazione della stazione appaltante in ordine ai requisiti di integrità e di affidabilità.
La valutazione della Stazione è sempre diretta verso l’affidabilità del concorrente ed una volta effettuata tale scelta ai sensi della lett. c) bis dell’art. 80, comma 5, D.lgs. n. 50/2016, (Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale del 23 ottobre 2018, affare n. 1725 del 2018, par 8.8.). Si veda pure recentemente: (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28 agosto 2020, n. 16).
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Pubblicato il 03/12/2020
N. 01498/2020 REG.PROV.CAU.
N. 01980/2020 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1980 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati
Pilar Sanjust e Matteo Alessandro Pagani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Comune di Pioltello, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo
Andena e Fabio Romanenghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
xxx, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa
dall’avvocato Luigi Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione n. 756 del 12 ottobre 2020, avente ad oggetto “Procedura aperta per la
gestione dei servizi cimiteriali e la fornitura e posa lastre di marmo – cig 83020024c7 – durata 24
mesi. Inefficacia determinazione dirigenziale n. 568 del 31.07.2020, relativamente all’
aggiudicazione in favore di -OMISSIS-. esclusione -OMISSIS- ed aggiudicazione alla seconda in
graduatoria”, con la quale il dirigente dell’unità operativa complessa lavori pubblici – unità
operativa semplice servizi cimiteriali del Comune di Pioltello ha dichiarato l’inefficacia della
determinazione dirigenziale n. 568 del 31 luglio 2020, nella parte relativa all’aggiudicazione del
servizio di gestione dei servizi cimiteriali e della fornitura e posa di lastre di marmo in favore
dell’ operatore economico -OMISSIS- e ne ha disposto l’esclusione, aggiudicando l’appalto, della
durata 24 mesi, alla seconda classificata xxx società cooperativa sociale a r.l.;
– della nota del 13 ottobre 2020 del dirigente del settore lavori pubblici del Comune di Pioltello,
con la quale è stata comunicata l’avvenuta dichiarazione d’inefficacia, disposta con determinazione
n. 756 del 12 ottobre 2020, della precedente determinazione n. 568 del 31 luglio 2020;
– della comunicazione di avvio del suddetto procedimento;
– di tutti gli ulteriori atti presupposti, collegati e consequenziali, anche non conosciuti;
e per il risarcimento dei danni conseguenti all’esecuzione dei provvedimenti illegittimi, in forma specifica, mediante l’aggiudicazione dell’appalto e relativo subentro nel contratto, o per equivalente, mediante il risarcimento di una somma, pari al 20% dell’offerta della società ricorrente o a quella diversa che risulterà di giustizia;
nonché per la declaratoria dell’inefficacia dell’aggiudicazione disposta a favore della società xxx cooperativa sociale a r.l. e del contratto eventualmente nelle more sottoscritto, con subentro della società ricorrente nel medesimo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pioltello e della società cooperativa sociale xxx .;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via
incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’articolo 55 c.p.a.; Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2020 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi, nella discussione effettuata da remoto mediante l’utilizzo della piattaforma Microsoft-Teams, per
la parte ricorrente l’avvocato Pilar Sanjust e per il Comune di Pioltello l’avvocato Fabio Romanenghi; Viste le note di udienza e di richiesta di passaggio in decisione della causa, depositate dalla società controinteressata in data 1 dicembre 2020, a firma dell’avvocato Luigi Ferrara, il quale, ai sensi degli articoli 25, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020 e 4, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, è considerato presente ad ogni effetto in udienza;
Le censure prospettate da parte ricorrente non sono assistite da un sufficiente grado di fondatezza, in quanto il Comune di Pioltello ha correttamente dichiarato l’inefficacia dell’aggiudicazione dopo aver ravvisato, all’esito del contraddittorio procedimentale, la sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, lettere c) e c-bis) del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, alle quali, contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, non si applica il requisito della definitività della condanna penale, previsto per le cause di esclusione di cui al
comma 1 del medesimo articolo, e non si estende l’effetto preclusivo conseguente all’assunzione dell’impegno vincolante a pagare le imposte dovute, previsto per la causa di esclusione di cui al comma 4.
Il Collegio, coerentemente con l’orientamento espresso dalla Sezione (T.a.r. Lombardia, Milano, 12 ottobre 2020, n. 1881; 10 agosto 2020, n. 1538; 15 novembre 2019, n. 2421), ritiene che, in applicazione del principio di omnicomprensività e di ragionevole esigibilità degli obblighi dichiarativi e informativi nei confronti della stazione appaltante, la società ricorrente avrebbe dovuto dichiarare la condanna riportata dagli unici due soci della stessa per concorso nel reato continuato di dichiarazione fraudolenta mediante uso
di fatture per operazioni inesistenti.
Osserva il Collegio che la predetta sentenza di condanna rientra nel perimetro qualitativo e temporale delle dichiarazioni esigibili, in adempimento dei doveri di diligenza e di buona fede, dall’operatore economico, sia perché con essa è stata accertata la violazione, con modalità fraudolente, dei fondamentali obblighi fiscali correlati all’esercizio dell’attività di impresa, sia perché l’accertamento non ancora definitivo del grave illecito professionale, idoneo ad influenzare la valutazione della stazione appaltante in ordine ai requisiti di integrità e di affidabilità del concorrente, pur avendo ad oggetto fatti di reato commessi fino al 2016, si è verificato nell’ottobre del 2019 e dunque in data ricompresa nel triennio antecedente alla dichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione (Consiglio di Stato, Adunanza della
Commissione speciale del 23 ottobre 2018, affare n. 1725 del 2018, par 8.8.).
Nel bilanciamento degli interessi in gioco, quello della stazione appaltante di contrattare con operatori economici sui quali riporre piena fiducia deve ritenersi senz’altro prevalente sull’interesse meramente patrimoniale della società ricorrente.
La domanda cautelare deve essere pertanto rigettata.
Le spese della fase seguono la soccombenza e si liquidano, in favore del Comune di Pioltello e del procuratore della xxx, dichiar.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione prima) respinge la domanda cautelare.
Condanna la società ricorrente al pagamento, nei confronti del Comune di Pioltello e dell’avvocato Luigi Ferrara, procuratore antistatario della società cooperativa sociale xxx,
delle spese della fase cautelare, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori, da liquidarsi in ragione di euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuna parte.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere
all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società
ricorrente, il suo legale rappresentante e i suoi soci.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2020 con l’intervento dei
magistrati:
Domenico Giordano, Presidente Valentina Santina Mameli, Consigliere Rosanna Perilli, Referendario,
Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rosanna Perilli Domenico Giordano