Pubblicato il 18/06/2021
N. 03319/2021 REG.PROV.CAU.
N. 03663/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3663 del 2021, proposto da B D, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Ferrara, Emanuele Esposito, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Uff Scolastico Reg Lazio – Uff X Ambito Terr per la Provincia di Viterbo, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Scolastico Provinciale X Ambito Territoriale di Viterbo, Istituto Comprensivo “XXX” di XXX non costituiti in giudizio;
nei confronti
A. V., non costituita in giudizio;
per la riforma
dell’ ordinanza cautelare n. 751 del 2021 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza
Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Uff Scolastico Reg Lazio – Uff X Ambito Terr per la Provincia di Viterbo;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento/reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2021 il Cons. Vincenzo Lopilato.
L’udienza si svolge ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa 13 marzo 2020, n. 6305.
Considerato, all’esito di una delibazione tipica della fase cautelare, che l’appello risulta fornito di sufficienti elementi di fondatezza, in quanto la rideterminazione del punteggio è avvenuta sulla base di un procedimento penale in corso senza riferimenti a specifiche contestazioni che risultino dalla motivazione dell’atto impugnato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Le spese della presente fase cautelare sono compensate tra le parti.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2021 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore
Alessandro Maggio, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Francesco De Luca, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Vincenzo Lopilato Giancarlo Montedoro
IL SEGRETARIO