TITOLO ACCESSO GRADUATORIA ADAA MOTIVAZIONE ISSUFFICENTE. ACCERTAMENTO. SOSPENSIONE.

An empty school classroom defocused.

Pubblicato il 10/09/2021
N. 04742/2021 REG.PROV.CAU.

N. 05887/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5887 del 2021, proposto da

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Ferrara, Alfredo De Filippo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero Dell’Istruzione, Dell’Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ministero dell’Istruzione, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per la riforma

dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. -OMISSIS-/2021, resa tra le parti, concernente decreto depennamento da graduatoria n. prot. reg. decreti, U.0000905 del 26/04/2021;

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ministero dell’Istruzione;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2021 il Cons. Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Luigi Ferrara e Alfredo De Filippo;

Considerato che l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia del Ministero dell’istruzione (che ha adottato il provvedimento impugnato) dovrà chiarire (a mezzo relazione da depositare in giudizio entro il 30 settembre 2021) se la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania sta svolgendo indagini sul titolo di studio richiesto per l’accesso alla graduatoria dalla quale l’appellante è stata esclusa ovvero su diverso titolo di studio;

Considerata la gravità del danno derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), dispone gli incombenti istruttori indicati in motivazione, accogliendo nelle more l’istanza cautelare fino alla camera di consiglio del 7 ottobre 2021, alla quale rinvia le parti per il prosieguo.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2021 con l’intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Andrea Pannone, Consigliere, Estensore

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Pannone Carmine Volpe

IL SEGRETARIO