DECRETO DEPENNAMENTO GRADUATORIA GPS

Pubblicato il 08/02/2022
N. 01484/2022 REG.PROV.COLL.
N. 05467/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5467 del 2021, proposto da M.O., rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti S. D., non costituito in giudizio;
per l’annullamenti del Decreto di depennamento n. Prot. Reg. Decreti, U.0000905 del26/04/2021 a firma del Direttore Generale Augusta Celada dalla graduatoria di assegnazioni provvisorie art. 10, del D.D.G. 1546/2018 (sostegno) Scuola Infanzia, con il conseguente depennamento dalla graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G.1546/2018 e dell’approvazione della graduatoria di merito compilata ai sensi dell’art. 10stesso D.D.G. 1546/2018, per i posti di sostegno nella scuola dell’Infanzia nella Regione
Emilia Romagna. Decreto notificato mezzo posta ordinaria PEO il successivo26/04/2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2022 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente in data 11 dicembre 2018 proponeva domanda di partecipazione al concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria, posto comune e di sostegno ai sensi del D.M 17 ottobre 2018 — D.D.G.1546/2018 con inoltro della domanda alla Regione Emilia Romagna.
All’esito della prova, dallo stesso Ufficio VII Lombardia, veniva stilata graduatoria di merito con Decreto del 25.07.2019, n. prot. U.0002290, ed ove la concorrente risultava al nr. 52 per l’immissione in ruolo.
Sulla base dell’ordine di preferenza richiesto dall’USR Emilia Romagna, alla docente veniva assegnata la provincia di Piacenza con convocazione per l aimmissione in ruolo per il giorno 26 agosto 2019 presso l’USP di competenza, per la scelta della sede.
La ricorrente, visto l’elenco delle sedi disponibili, operava la scelta per il V circolo didattico di Piacenza, ove veniva assegnata con p. 3409, a firma del Dirigente del IX Ufficio Ambito Territoriale di Parma e Piacenza, nella persona del Dott. Maurizio Bocedi, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2019,
Successivamente USR adottava un decreto con il quale, richiamando una comunicazione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania,
depennava la ricorrente dalla graduatoria.
In tale nota si informava che “I diplomi di qualifica professionale rilasciati dall’istituto professionale “Passarelli” di San Marco di Castellabbate sono da ritenersi falsi”, e riportando nell’elenco il nominativo della ricorrente.
Si costituiva l’amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
All’esito della camera di consiglio del 23 giugno 2021 veniva respinta l’istanza cautelare.
A seguito di appello cautelare della ricorrente, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 04742 del 10 settembre 2021, chiedeva all’Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia del Ministero dell’istruzione (che ha adottato il provvedimento impugnato) di chiarire se la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania stava svolgendo indagini sul titolo di studio richiesto per l’accesso alla graduatoria dalla quale l’appellante era stata esclusa ovvero su diverso titolo di studio.
Con la relazione inviata dal predetto Ufficio scolastico regionale emergeva chela ricorrente, nella domanda di partecipazione, ha dichiarato di aver conseguito il diploma triennale di scuola magistrale il 15 giugno 1989 e il titolo di specializzazione su sostegno agli alunni con disabilità il 19 giugno1993, mentre dalla comunicazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, acquisita al protocollo dell’USR della Campania in data 7 ottobre 2020, n. 0030695, emerge che la ricorrente è indicata al n. 59 del paragrafo riguardante l’analisi della documentazione acquisita e relativa ai diplomi polivalenti per l’insegnamento di sostegno e/o Usraltri diplomi abilitativi all’insegnamento conseguiti, al termine dell’anno accademico 1996/1998, da soggetti che non risultano aver mai frequentato il corso formativo che si è effettivamente ivi tenuto tra il 1996 e il 1998.
Considerato, pertanto, che l’indagine della Procura della Repubblica ha come oggetto un titolo di studio o di abilitazione diverso da quello utilizzato dall’appellante per la partecipazione al concorso su cui si controverte e che, pertanto, l’eventuale accertamento della sua falsità non può avere
conseguenze dirette sulla permanenza in graduatoria, veniva accolto l’appello dal Consiglio di Stato.
All’udienza pubblica dell’11 gennaio 2022 la causa veniva trattenuta indecisione.
Il ricorso è fondato.
Dalla relazione dell’USR, sopra richiamata, risulta che il diploma, presunto falso, oggetto della controversia indicato nella nota della Procura Di Vallo riguarda l’anno scolastico 1997/98, che la docente conseguì come specializzazione di sostegno di secondo grado.
La ricorrente, viceversa. è in possesso del diploma di Sostegno di primo grado e che come si
evince dalla domanda di concorso depositata in atti ha utilizzato ed è stato conseguito
nell’anno 1992/93, e che non è oggetto di indagine.
Ne è conferma che la ricorrente non risulta essere stata indagata né essere stata destinataria di alcun decreto di perquisizione.
Conclusivamente il ricorso deve essere accolto per evidente travisamento dei fatti e conseguentemente deve essere annullato il decreto impugnato.
In considerazione dell’andamento del giudizio le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis),definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
A)Dati sensibili diversi dalla salute
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, deldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, delRegolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda allaSegreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasialtro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2022 conl’intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Emiliano Raganella
Giuseppe Sapone