“Registro dei diploma consegnati” e non già registro dei “diploma conseguiti”.

NUOVA ORDINANZA FAVOREVOLE IN CONSIGLIO DI STATO Avv. Luigi Ferrara

Pubblicato il 01/04/2022
N. 01493/2022 REG.PROV.CAU.
N. 10431/2021
REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10431 del 2021, proposto da R.O., U.N., M.L.P. , C. A., A.M..R., R.G., rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DIPARTIMENTO PER IL SISTEMAEDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE, USR CAMPANIA, non costituiti in giudizio;
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICOREGIONALE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio(Sezione Terza) n. 6524 del 2021;
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2022 il Cons. Dario Simeoli e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Greco Giovanni;
Rilevato
che:
– l’Amministrazione, in autotutela, ha disposto l’esclusione degli odierni appellanti (titolari di contratto presso i propri istituti di chiamata) dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), ciascuno per la propria classe di concorso o tipo di insegnamento, per mancanza del titolo di accesso:
– in particolare, nell’atto impugnato si motiva che: «
non si è potuto procedere alla verifica sull’autenticità del titolo di specializzazione polivalente per l’insegnamento su posto di sostegno (TAB-7) di scuola dell’infanzia (ADAA) e scuola primaria (ADEE)conseguito presso l’“Associazione San Pantaleone” di Nocera Inferiore (SA) e dichiarato dai docenti di seguito indicati, per mancato riscontro alle richieste dell’Amministrazione da parte della citata “Associazione San Pantaleone”
»;
– gli appellanti lamentano, in sintesi, che: i) non sono stati posti in grado di capire le ragioni giuridiche dell’impossibilità a valutare legittimi i titoli utilizzati sia nella domanda di concorso e sia nella domanda di GPS, titoli in originale esibiti all’atto della convalida; ii) il registro esibito dall’amministrazione in primo grado reca la dicitura “Registro dei diploma consegnati” e non già registro dei “diploma conseguiti”; iii) hanno reso tutti la
dichiarazione contestuale all’istanza in graduatoria prodotta in sostituzione delle certificazioni, titoli ed esami sostenuti nel rispetto della normativa di cuiall’ art 46 DPR 445/200; iv) nessun procedimento penale risulta in corso;
Considerato
che:
– con ordinanza del 21 gennaio 2022, n. 241, questa Sezione ha chiesto al Ministero appellato (costituitosi con memoria di mero stile) una puntuale e documentata relazione sui fatti di causa ‒ relativa alle circostanze che hanno giustificato l’atto di autotutela contestato nel presente giudizio ‒, da depositarsi entro il termine del 21 febbraio 2022;
– tale adempimento istruttorio non è stato adempiuto, né la difesa erariale ha chiesto un differimento, giustificando in qualunque modo la predetta omissione;
– allo stato degli atti, il comportamento processuale dell’Amministrazione costituisce un argomento di prova a sostegno della censura di difetto di istruttoria e motivazione addotta dagli appellanti;
– l’Amministrazione non ha esibito al Collegio neppure un principio di prova sulla falsità delle certificazioni esibite dagli appellanti;
– il mero riferimento ‘all’impossibilità di potere svolgere una verifica di autenticità presso l’Istituto Pantaleo e la mancanza di registri ad esso attinenti’, non pare idoneo a giustificare l’atto di cancellazione impugnato;
– anche nel bilanciamento degli opposti interessi, pare prevalente l’esigenza degli appellanti di non perdere la possibilità di lavoro e di presentarsi alconcorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria;
– va quindi disposta, nelle more dei necessari approfondimenti istruttori della fase di merito, la sospensione cautelare dell’atto impugnato;
– sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale:
– accoglie l’appello cautelare e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, sospende l’atto di esclusione dalle GPS;
– ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al T.a.r.per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10,del c.p.a.;
– compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alleparti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Dario Simeoli, Consigliere, Estensore
Stefano Toschei, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Dario Simeoli
Giancarlo Montedoro