Appalti, (Sezione Prima) Ordinanza N. 01252/2016 REG.PROV.CAU. N. 01926/2016 REG.RIC.

I chiarimenti possono essere ammissibili se contribuiscono, con un’operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio, ma non quando, proprio mediante l’attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione del bando un significato ed una portata diversa e maggiore Cons. di St. sez. III, 13.01.2016 n. 74.

Pubblicato il 23/09/2016
N. …/2016 REG.PROV.CAU.
N. …../2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale … del 2016, proposto da:
A…. Servizi Società Cooperativa S…, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Carmen Battipaglia e Luigi Ferrara, domiciliato presso …
contro
Comune di Brunate, non costituito in giudizio;
nei confronti di
C…. S.r.l., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione di esclusione della ricorrente dalla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di rifacimento parcheggio Via Alessandro Volta e abbattimento barriere architettoniche – CIG 6709066069 – indetta dal Comune di Brunate, racchiusa nel verbale di esclusione trasmesso mezzo procedura SINTEL dell’11.07.2016, prot. n. 3640, a firma del RUP;
della nota di chiarimenti a firma del RUP, recante data antecedente al 6 luglio 2016 per l’esame dei documenti;
dell’adottato provvedimento formale di aggiudicazione, mai conosciuto;
del diniego di riesame in autotutela reso dalla Stazione Appaltante in data 27.07.2016, trasmesso a mezzo procedura SINTEL;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso l’annullamento – previa declaratoria di inefficacia – del contratto d’appalto eventualmente stipulato, mai conosciuto;
nonché per l’accertamento del risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti gli artt. 55 e 120, comma 6 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2016 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
che l’offerta della società ricorrente è stata ritenuta inammissibile in quanto le capacità tecniche per le lavorazioni in appalto dalla stessa possedute sono state ritenute dall’amministrazione convenuta non sufficienti a dimostrare il fatturato minimo annuale almeno pari all’opera richiesta;
che, altresì, l’istanza di riesame in autotutela del provvedimento di esclusione è stata respinta con la seguente motivazione: “si ritiene dalla documentazione presentata la non sufficiente capacità tecnica nell’oggetto dell’appalto e la marginalità delle lavorazioni eseguite rispetto ai lavori presentati, che ricadono prevalentemente in manutenzioni di stabili e opere di manutenzione stradale generica comprensive di sgombero neve (…);
che è già intervenuta l’aggiudicazione della gara, per cui non risulta applicabile al caso di specie il rito speciale previsto dal combinato disposto dei commi 2-bis e 6-bis dell’art. 120 c.p.a;
Ritenuto:
che la motivazione addotta dall’amministrazione in sede di autotutela, che ha integralmente sostituito le ragioni in precedenza esposte nel provvedimento di esclusione, risulta incongrua e contraddittoria;
che, invero, pare fondata l’affermazione della ricorrente, secondo cui il requisito tecnico richiesto dal bando è stato in realtà dimostrato, avendo la A… dichiarato di avere conseguito nell’ultimo triennio prima dell’indizione della gara un fatturato globale congruo, con riferimento alla tipologia di lavori rientranti nella categoria prevalente in appalto;
che, pertanto, il Comune convenuto deve riammettere in gara la società ricorrente, esaminando il ribasso sul prezzo a base d’asta contenuto nell’offerta dalla stessa presentata;
che la ricorrente è esposta, nelle more della trattazione della causa, al pregiudizio grave e irreparabile di non potere eseguire i lavori in appalto;
che, pertanto, sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata cautela, seppure nei limiti sopra esposti;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I) accoglie la domanda cautelare, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica dell’ … febbraio 2017.
Condanna il Comune convenuto a rifondere le spese processuali sostenute dalla ricorrente nella presente fase, che liquida in complessivi € 1.200,00.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Roberto Lombardi, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Lombardi Angelo De Zotti
IL SEGRETARIO

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *