Brevi considerazioni in tema di amministrazione algoritmica e di giustizia predittiva

Relazione svolta al convegno di studi sul tema “Algoritmi, identità digitale e personalità umana: decisione, giustizia ed etica nell’intelligenza artificiale”, organizzato a Sarno (SA) dalla Società degli avvocati amministrativisti delle provincie di Salerno ed Avellino (S.A.A.S.A.) e dalla Camera Amministrativa di Nocera Inferiore (C.A.N.) il 12 gennaio 2024.

di Nicola Durante
Pres. Sez. TAR Salerno

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/158189-63

“ALGORITMI, IDENTITÀ DIGITALE E PERSONALITÀ UMANA: DECISIONE, GIUSTIZIA ED ETICA NELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE”

https://www.giustizia-amministrativa.it/-/192547-73

Introduzione alle relazioni nel convegno di studi sul tema
“ALGORITMI, IDENTITÀ DIGITALE E PERSONALITÀ UMANA:
DECISIONE, GIUSTIZIA ED ETICA NELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE”

Attività organizzata a Sarno (SA) dalla Camera Amministrativa di Nocera Inferiore (C.A.N.) e dalla Società degli avvocati amministrativisti delle provincie di Salerno ed Avellino (S.A.A.S.A.), il 12 gennaio 2024

Introduzione dell’Avv. Luigi Ferrara

Cos’è un algoritmo? La risposta non è molto complicata, in realtà si tratta di una immissione di dati in forma matematica in un corpo digitale con struttura semi-narrativa.
Tale attività della tecnica umana ha lo scopo di semplificare alcune attività dell’uomo moderno onde agevolarne il lavoro secondo l’equazione: meno lavoro più tempo libero.

Il paradosso è che creiamo le macchine per agevolarci ma finiamo per restare incollati ad esse diventando sempre più tele-dipendenti.

In effetti oggi, vi è sempre più lavoro assistito da un sistema algoritmico. L’esempio è proprio del campo avvocatura, infatti, mentre una volta bastava riportare lo scritto su carta, formare il fascicolo per recarsi in tribunale a depositarlo, attualmente si resta a studio per convertire il vecchio fascicolo cartaceo in file da inserire in un sistema elettronico che tele-trasporta atti e documenti direttamente in tribunale. In disparte il fatto che in presenza presso il Tribunale poteva avveniva uno scambio di idee con i colleghi o con i giudici finanche per gustarsi un caffè e colloquiare, va detto che tutto ciò finisce per svanire restando attaccati al pc per ore intere a convertire ed a effettuare depositi attraverso una serie di macchinose operazioni di software.

La Pubblica amministrazione oggi fa capo alla c.d. agenda digitale che ha lo scopo di fare leva sul potenziale delle tecnologie ICT per favorire innovazione, progresso e crescita economica, avendo come obiettivo principale lo sviluppo del mercato unico digitale. Dunque, è pacifica l’utilizzazione sempre più di sistemi decisionali automatizzati.

Gli esempi più vicini già realizzati ed alquanto sensibili sono principalmente la gestione delle graduatorie a scorrimento (le famose Gps della buona scuola), in effetti ormai il MI utilizza esclusivamente un sistema automatizzato per assumere i docenti ma non manca un settore dello stesso tipo nel privato come ad es. alcune aziende per le selezioni della forza lavoro esaminano i candidati attraverso una intelligenza artificiale.
In banca poi per aprire un c.c. ci chiedono creare la nostra identità digitale (una sorta di sdoppiata personalità per cui non esente certo da attacchi informatici come la filter bubble cioè una lesione del diritto alla privacy e del diritto all’identità personale dove l’utente viene ingabbiato in una bolla che contiene i dati relativi alle proprie scelte).

Il dubbio è: il giurista moderno come può garantire i cittadini a che «i diritti fondamentali non vengano prevaricati da macchine che prendono decisioni al posto dell’uomo».

Nell’attualità basta citare due casi recenti.
Il caso Loomis in Wisconsin un imputato (… afroamericano), condannato a sei anni di reclusione sulla base di un algoritmo “Compas” che lo classificava come imputato ad alto rischio di recidiva sulla base di una serie di dati forniti al sistema.
Nel 2016 la Corte Suprema dello stato ha affermato la legittimità della procedura, rigettando il ricorso di Loomis sulla base che la non conoscenza del funzionamento dell’algoritmo non violasse il suo diritto a un processo equo.

In Italia, non abbiamo il sistema algoritmo “Compas” ma il famoso “Cineca”, che la p.a. utilizza per il trasferimento e l’assegnazione dei posti dei docenti.
Molte polemiche e ricorsi si sono esperiti sia il tar Lazio, che presso il Consiglio di Stato i quali, come giustizia amministrativa, hanno riconosciuto il pieno diritto alla conoscenza delle sequenze di calcolo, della decisione robotizzata, quale atto amministrativo informatico, che “deve essere ‘conoscibile’, sul principio di trasparenza.

Oppure, della selezione del personale, il caso più famoso è stato l’utilizzo del “robot Vera”, creato da una startup russa, diventato celebre 2018 quando Ikea l’ha “assunto”, per i colloqui di lavoro.
In Italia ha usato un sistema simile l’istituto Banca Intesa con una recente selezione dello scorso ottobre.

Insomma, assistiamo ad un progressivo incremento dell’utilizzo di sistemi robotizzati. Siamo in procinto di utilizzare robot che adottano provvedimenti amministrativi e di polizia, e forse non mancherà molto a che si sosterranno esami universitari con i robot al posto di un docente o finanche per eseguire la stesura delle leggi.

Se guardiamo agli Stati Uniti con il citato caso Loomis, per il settore amministrazione giustizia, possiamo immaginare in futuro, finache, delle sentenze elaborate da un algoritmo giudice.

Il rischio è che il mondo diventi una “algocrazia”, in cui tutto è dominato e controllato da algoritmi che affiancano e sostituiscono le decisioni umane contro il più ampio concetto di libertà!
Non riesco a non pensare alla famosa pellicola dal titolo “2001 Odissea nello Spazio” ricordate il robot Hal 9000? Finì per eliminare l’intero equipaggio dell’astronave per non farsi spegnere.

Il pericolo è quello di ingabbiare la libertà dei singoli ad opera dei grandi e pochi operatori economici che dispongono di grandi risorse per creare sistemi a loro favorevoli, definiti, dai più attenti studiosi, come le nuove dittature. I diritti della persona, infatti, affievoliscono rispetto alle regole dei poteri forti economici che il più delle volte occultano le responsabilità decisionali contro il bene della comunità a fronte di maggiori lucri.

Andiamo verso una tecnocrazia? Forse dove i diritti saranno disciplinati in maniera tecnica dalle macchine?

Certo la preoccupazione, tuttavia, non è rivolta all’utilizzo in sé di strumenti che effettivamente migliorano il benessere degli umani, bensì alla puntuale sostituzione della macchina all’interno di un processo decisionale.
Le circostanze implicano un dato preciso: se una macchina trova le soluzioni al posto dell’uomo allora occorre un “un algoretica” (1).

Tutto ciò comporta un problema sul piano etico, il giurista deve garantire le libertà personali, fondamentali che entrano in contatto con un sistema decisionale non umano, ma di cui un umano deve ritenersi padre.
Il fine ultimo deve essere sempre quello di fare sì che la macchina, priva di coscienza, sia sempre al servizio dell’uomo che invece di coscienza è dotato.

Non dobbiamo corre il rischio di emanare norme legittime sganciate da principi etici. Ciò va a scapito delle libertà, perchè un diritto slegato dalla norma morale o dal diritto naturale autorizza, insomma, lo Stato (che legalmente è legittimato a emanare norme), anche a legalizzare una norma ingiusta.

Il giurista è chiamato a scrivere le regole per disciplinare la vita sociale indicando una serie di cautele etiche, per preservare la dignità, l’autonomia e l’autodeterminazione degli individui, aberrando qualsiasi condotta diretta a ridurre, limitare o sviare l’autonomia dell’uomo.

Per tali motivi la Santa Sede ha voluto un suo componente tra i trentotto esperti del nuovo organo consultivo delle Nazioni Unite sull’intelligenza artificiale – frate Paolo Benanti, teologo, docente, membro della pontificia accademia per la vita, affinché l’organo si impegni “in una riflessione etica seria sull’uso e l’integrazione dei sistemi di supercomputer e processi nelle nostre vite quotidiane”.

La sacra scrittura, dice il papa, attesta che dio ha donato agli uomini il suo spirito affinché abbiano «saggezza, intelligenza e scienza in ogni genere di lavoro» (es 35,31). L’intelligenza è espressione della dignità donataci dal Creatore, che ci ha fatti a sua immagine e somiglianza (cfr gen 1,26) e ci ha messo in grado di rispondere al suo amore attraverso la libertà e la conoscenza.

In ciò gli esseri umani, «con l’aiuto della tecnica», si sforzano affinché la terra «diventi una dimora degna di tutta la famiglia umana», agiscono secondo il disegno di Dio.

Per una comunicazione pienamente umana “intelligenza artificiale non può che essere sapienza del cuore”. Un cuore di carne non di metallo.
Avv. Luigi Ferrara
Pres. Camera Amministrativa di Nocera Inferiore

Note

1. Alfonso Celotto - "Algoritimi e algoretica: quali regole per l'intelligenza artificiale?" In Consulta online periodico telematico ISSN. 27 Marzo 2020.

Sezione LF Business

Recentemente la sezione Studio Legale LF Business –
nell’ambito di contratti commerciali di cooperazione internazionale lo Studio Legale LF Business si occupa da tempo della cura di tali collaborazioni commerciali e interculturali. Nell’anno 2023, nell’interscambio tra imprese italiane ed africane, grazie al Coordinatore per l’Italia, dott. Luigi Gaeta, è stato messo in atto l’export di vini italiani di aziende campane e venete, destinazione Bujumbura – Burundi che ha riguardato, finanche, la pregiata azienda vinicola Ca’Stelle – https://castelle.it/negozio/- . Aperta è la possibilità di intensificare tali rapporti, come già in atto, per aziende soprattutto del settore agricolo e agroalimentare, tra i diversi es. alcune che realizzano mangimi e/o concimi, o atre che programmano la loro internazionalizzazione con una propria filiale presso uno dei sei paesi che fanno capo alla “COMMERCE CHAMBER ITALIA AFRICA GRANDS LACS”, Camera di commercio Italia Africa Grandi laghi, Ente che copre ben sei paesi del centro Africa (Burundi, D.R. Congo, Tanzania, Uganda, Kenya, Rwanda). Lo studio legale LF Business è sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento per gli interessati che intendono, appunto, espandere le loro attività produttive in paesi terzi, anche al fine di essere sollevati dai vari adempimenti burocratici.

La retrocessione figura sostanzialmente riferita non già ad un accertamento di conformità, bensì del solo condono edilizio, definito anche come “sanatoria straordinaria”.

Pubblicato il 20/07/2023
N. / 2023
REG.PROV.COLL.
N. 00598/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 598 del 2023, proposto da
Vxxx, rappresentato e difeso dall’avvocato Marcello Fortunato;
contro
Comune di San Mango Piemonte, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Ferrara;
per l’annullamento
del provvedimento del xxx 2023, prot. n. 272: archiviazione della SCIA alternativa al permesso di costruire in sanatoria prot. n. 224 del xxx 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Mango Piemonte; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2023 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe, VV. V. impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento del xxxx 2023, prot. n. 272, col quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Mango Piemonte aveva archiviato la SCIA alternativa al permesso di costruire in sanatoria prot. n. 224 del xxx 2023, avente per oggetto il sottotetto abusivo realizzato in corrispondenza dell’edificio residenziale ubicato in San Mango Piemonte, via S. Caterina, n. 41, e censito in catasto al foglio xx, particella xx, sub xx, nonché contestato con le ordinanze di demolizione n. 3 del 27 febbraio 2008 e n. 48 del3 luglio 2008.
2. Il gravato provvedimento declinatorio era, segnatamente, motivato in base al rilievo che, per effetto dell’ordinanza della Corte d’Appello di Salerno, Sezione Penale, n. 361/18 del 15 gennaio 2021 (con cui era stato dichiarato inefficace il decreto di sequestro preventivo del GIP presso il Tribunale di Salerno del 29 gennaio 2008, avente per oggetto il menzionato sottotetto e disposta la restituzione di quest’ultimo in favore del Comune di San Mango Piemonte), il manufatto abusivo era ormai transitato nel patrimonio disponibile dell’ente locale.
3. Nell’avversare siffatta determinazione, il V. lamentava, in estrema sintesi, che: l’amministrazione comunale intimata: a) in difetto del presupposto e di istruttoria, si sarebbe limitata a richiamare la citata ordinanza della Corte d’Appello di Salerno, Sezione Penale, n. 361/18 del 15 gennaio 2021, obliterando e disattendendo la regola di azione enunciata nella successiva ordinanza n. 178/21 del 21 novembre 2022, secondo cui il diritto di proprietà sul cespite immobiliare de quo avrebbe potuto essere retrocesso all’autore dell’abuso edilizio, a seguito dell’accoglimento dell’istanza di accertamento di conformità; b) avrebbe erroneamente postulato l’avvenuta acquisizione gratuita del bene al proprio patrimonio disponibile, nonostante l’assenza del propedeutico accertamento dell’inottemperanza alle ingiunzioni di demolizione n. 3 del 27 febbraio 2008 e n. 48 del 3 luglio 2008; c) in violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990, avrebbe omesso di preannunciare i motivi ostativi alla richiesta sanatoria; d) in violazione dell’art. 19, comma 3, della l. n. 241/1990, non avrebbe invitato l’interessato a conformare l’attività edilizia posta in essere alla normativa vigente.
4. Costituitosi in resistenza, il Comune di San Mango Piemonte eccepiva l’inammissibilità per difetto di legittimazione passiva, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, nonché l’infondatezza dell’impugnazione proposta ex adverso.
5. All’udienza pubblica del 13 luglio 2023, la causa era trattenuta in decisione.
6. Venendo ora a scrutinare il ricorso, esso si rivela infondato per le ragioni illustrate in appresso.
Tanto può esimere, quindi, il Collegio dall’esame delle eccezioni in rito sollevate dall’amministrazione resistente.
7. Innanzitutto, non possono giovare alle proposizioni attoree compendiate retro, sub n. 3.a, le statuizioni sancite dalla Corte d’Appello di Salerno, Sezione Penale, con l’ordinanza n. 178/21 del 21 novembre 2022.
Ed invero, quest’ultima decisione – al pari delle precedenti ordinanze n. 361/18 del 15 gennaio 2021 e n. 178/21 dell’8 novembre 2021 – ha ribadito che «il piano sottotetto del V. non è più di sua proprietà, ma è passato (a titolo gratuito) nel patrimonio disponibile del Comune di San Mango Piemonte ex art. 31, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001 da circa 13 anni (cioè alla scadenza del termine di 90 giorni per demolire contenuto nell’ordine di demolizione del 27 febbraio 2008) per cui correttamente la Corte d’appello di Salerno con l’ordinanza del 15 gennaio 2021 ne ha disposto la consegna al legittimo proprietario che ha individuato nel Comune di San Mango Piemonte».
Né soccorre il profilo di doglianza in esame l’inciso contenuto nell’ordinanza della Corte d’Appello di Salerno, Sezione Penale, n. 178/21 del 21 novembre 2022, a tenore del quale, «in caso di accoglimento dell’istanza di rilascio ex art. 36 del
d.p.r. n. 380/2001 del permesso di costruire in sanatoria presentata dopo l’inutile decorso del termine di 90 giorni assegnato per effettuare la demolizione, il diritto di proprietà retroceda dal Comune all’autore dell’abuso edilizio».
Tanto, in primis, perché, al di là del non perspicuo richiamo all’art. 36 del d.p.r. n. 380/2001, l’adombrata vicenda di retrocessione figura, infatti, sostanzialmente riferita nella pronuncia citata all’ipotesi di favorevole esitazione non già dell’accertamento di conformità, bensì del solo condono edilizio, dal giudice penale definito anche come “sanatoria straordinaria”. A conferma di ciò, milita il seguente passaggio argomentativo: che «la nuova prospettazione in diritto posta dalla difesa del V. … (relativa al fatto che il Comune di San Mango Piemonte, nel caso di rigetto della istanza di sanatoria presentata dal V. il 2 febbraio 21 ex art. 36 del
d.p.r. n. 380/2001, dovrà necessariamente emettere una nuovo ordine di demolizione concedendo al V. il termine di 90 giorni per demolire e, solo qualora il predetto non demolisca, potrà emettere il provvedimento, previsto dall’art. 31, comma 4, del d.p.r. n. 380/2001, di accertamento della inottemperanza che determinerà il passaggio di proprietà a titolo gratuito del piano sottotetto dal Vicinanza al Comune di San Mango Piemonte) è errata alla luce della consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha chiarito che solo nel caso di rigetto dell’istanza di condono edilizio (che sono tra quelli attivati negli ultimi decenni e cioè quello di cui alla legge n. 47 del 1985, quello di cui alla legge 724 del 1994 e quello di cui alla legge 326 del 2003) il Comune deve riemettere l’ordine di demolizione, ma non nel caso di rigetto (che si forma anche in caso di silenzio della p.a. entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza) dell’istanza di permesso in sanatoria avanzata ex art 36 del d.p.r. n. 380/2001».
E tanto, altresì, perché, il richiesto accertamento di conformità del sottotetto controverso essendo stato già tacitamente respinto, a norma dell’art. 36 del d.p.r. n. 380/2001, in relazione alle pregresse istanze del 28 febbraio 2008, prot. n. 1025, e del 3 febbraio 2021, prot. n. 565, nonché rinunciato con nota del 14 ottobre 2016, prot. n. 3785, in relazione alla pregressa istanza del 21 giugno 2021, prot. n. 2724, la SCIA del 16 gennaio 2023, prot. n. 224, si atteggiava a guisa di defatigante tentativo di recuperare fuori ogni tempo un progetto in sanatoria irreversibilmente superato e di neutralizzare così l’effetto acquisitivo acclarato con le ordinanze della Corte d’Appello di Salerno, Sezione Penale, n. 361/18 del 15 gennaio 2021, n. 178/21 del 5 agosto 2022 e n. 178/21 del 21 novembre 2022.
8. L’assunto attoreo circa la necessità dell’accertamento dell’inottemperanza alle ingiunzioni di demolizione n. 3 del 27 febbraio 2008 e n. 48 del 3 luglio 2008 in funzione dell’effetto acquisitivo ex art. 31, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001 (cfr. retro, sub n. 3.b) si infrange, poi, contro l’accertamento giurisdizionale contenuto nelle ordinanze della Corte d’Appello di Salerno, Sezione Penale, n. 361/18 del 15 gennaio 2021, n. 178/21 del 5 agosto 2022 e n. 178/21 del 21 novembre 2022: queste hanno, infatti, sancito la regola operativa del caso concreto, insindacabile da questo adito giudice amministrativo, in merito al già avvenuto trasferimento del cespite immobiliare dal patrimonio del V. al patrimonio del Comune di San Mango Piemonte, al quale nessuna ulteriore attività si imponeva, quindi, ai fini traslativi in proprio favore.
In particolare: – l’ordinanza n. 361/18 del xxx 2021 ha statuito che l’ente locale è divenuto proprietario del sottotetto controverso ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001; – l’ordinanza n. 178/21 del xxx2022 ha parimenti affermato che «il manufatto abusivo è dal 2008, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del
d.p.r. n. 380/2001, di proprietà del Comune di San Mango Piemonte»; – l’ordinanza
n. 178/21 del xxx 2022 ha nuovamente ribadito che «il piano sottotetto del
V. non è più di sua proprietà, ma è passato (a titolo gratuito) nel patrimonio disponibile del Comune di San Mango Piemonte ex art. 31, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001 da circa 13 anni (cioè alla scadenza del termine di 90 giorni per demolire contenuto nell’ordine di demolizione del xxx 2008)».
Ciò, con la precisazione che l’atto di accertamento dell’inottemperanza alle ingiunzioni di demolizione n. 3 del xx 2008 e n. 48 del xxx 2008 in tanto si rendeva necessario, in quanto restava preordinato alla trascrizione dell’acclarato trasferimento nei registri immobiliari ed all’immissione dell’ente locale nel possesso del bene (cfr. nota della Corte d’Appello di Salerno, Sezione Penale, del xxx 2022, indirizzata al Sindaco del Comune di San Mango Piemonte).
9. Nemmeno accreditabile è la censura di violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990 (cfr. retro, sub n. 3.c).
In questo senso, giova rammentare che, per ius receptum, la SCIA costituisce dichiarazione di volontà privata di intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge, suscettibile, una volta trascorso il termine normativamente previsto, senza alcun provvedimento conformativo, integrativo o interdittivo, di produrre effetti conformi a detta volontà, che la legge vi ricollega, secondo lo schema norma – fatto – effetto; e che, quindi, esulando dal correlativo modello legale il diaframma rappresentato dal potere amministrativo, essa non è equiparabile ad una istanza di avvio di un procedimento che può essere accolta o respinta dall’amministrazione e, come tale, non ammette la comunicazione dei motivi ostativi al suo accoglimento prima dell’esercizio dei poteri inibitori e di controllo da parte dell’autorità (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 1111/2019, secondo cui
«la natura giuridica della segnalazione certificata di inizio attività – che non è una vera e propria istanza di parte per l’avvio di un procedimento amministrativo poi conclusosi in forma tacita, bensì una dichiarazione di volontà privata di intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge – induce ad escludere che l’autorità procedente debba comunicare al segnalante l’avvio del procedimento o il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della l. n. 241 del1990 prima dell’esercizio dei relativi poteri di controllo e inibitori; il denunciante la SCIA, infatti, è titolare di una posizione soggettiva originaria che rinviene il suo fondamento diretto ed immediato nella legge che non ha bisogno di alcun consenso della p.a. e, pertanto, la segnalazione di inizio attività non instaura alcun procedimento autorizzatorio destinato a culminare in un atto finale di assenso, espresso o tacito, da parte dell’amministrazione; in assenza di procedimento, non c’è spazio per la comunicazione di avvio, per il preavviso di rigetto o per atti sospensivi da parte dell’amministrazione»; cfr. anche, ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 4280/2010; sez. VI, n. 9125/2022; TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, n. 13/2018; TAR Veneto, Venezia, sez. III, n. 245/2018; TAR Campania, Napoli, sez. III, n. 5140/2018; TAR Sicilia, Catania, sez. II, n. 2329/2019).
10. Del pari, fuori sesto è la censura di violazione dell’art. 19, comma 3, della l. n. 241/1990 (cfr. retro, sub n. 3.d).
Osserva, al riguardo, il Collegio che nessun intervento correttivo avrebbe potuto essere legittimamente esercitato dall’amministrazione comunale in relazione ad un’attività edilizia abusiva già posta in essere ed assoggettata a sanatoria, senza menomare il principio della doppia conformità su cui riposa il titolo di legittimazione postuma ex art. 36 del d.p.r. n. 380/2001.
11. In conclusione, stante la ravvisata infondatezza di tutte le censure proposte, così come dianzi scrutinate, il ricorso in epigrafe deve essere respinto.
12. Quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, atutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il procedimento penale ed i soggetti indicati in epigrafe e in motivazione.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore Gaetana Marena, Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Olindo Di Popolo Nicola Durante

“Registro dei diploma consegnati” e non già registro dei “diploma conseguiti”.

NUOVA ORDINANZA FAVOREVOLE IN CONSIGLIO DI STATO Avv. Luigi Ferrara

Pubblicato il 01/04/2022
N. 01493/2022 REG.PROV.CAU.
N. 10431/2021
REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10431 del 2021, proposto da R.O., U.N., M.L.P. , C. A., A.M..R., R.G., rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DIPARTIMENTO PER IL SISTEMAEDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE, USR CAMPANIA, non costituiti in giudizio;
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICOREGIONALE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio(Sezione Terza) n. 6524 del 2021;
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2022 il Cons. Dario Simeoli e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Greco Giovanni;
Rilevato
che:
– l’Amministrazione, in autotutela, ha disposto l’esclusione degli odierni appellanti (titolari di contratto presso i propri istituti di chiamata) dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), ciascuno per la propria classe di concorso o tipo di insegnamento, per mancanza del titolo di accesso:
– in particolare, nell’atto impugnato si motiva che: «
non si è potuto procedere alla verifica sull’autenticità del titolo di specializzazione polivalente per l’insegnamento su posto di sostegno (TAB-7) di scuola dell’infanzia (ADAA) e scuola primaria (ADEE)conseguito presso l’“Associazione San Pantaleone” di Nocera Inferiore (SA) e dichiarato dai docenti di seguito indicati, per mancato riscontro alle richieste dell’Amministrazione da parte della citata “Associazione San Pantaleone”
»;
– gli appellanti lamentano, in sintesi, che: i) non sono stati posti in grado di capire le ragioni giuridiche dell’impossibilità a valutare legittimi i titoli utilizzati sia nella domanda di concorso e sia nella domanda di GPS, titoli in originale esibiti all’atto della convalida; ii) il registro esibito dall’amministrazione in primo grado reca la dicitura “Registro dei diploma consegnati” e non già registro dei “diploma conseguiti”; iii) hanno reso tutti la
dichiarazione contestuale all’istanza in graduatoria prodotta in sostituzione delle certificazioni, titoli ed esami sostenuti nel rispetto della normativa di cuiall’ art 46 DPR 445/200; iv) nessun procedimento penale risulta in corso;
Considerato
che:
– con ordinanza del 21 gennaio 2022, n. 241, questa Sezione ha chiesto al Ministero appellato (costituitosi con memoria di mero stile) una puntuale e documentata relazione sui fatti di causa ‒ relativa alle circostanze che hanno giustificato l’atto di autotutela contestato nel presente giudizio ‒, da depositarsi entro il termine del 21 febbraio 2022;
– tale adempimento istruttorio non è stato adempiuto, né la difesa erariale ha chiesto un differimento, giustificando in qualunque modo la predetta omissione;
– allo stato degli atti, il comportamento processuale dell’Amministrazione costituisce un argomento di prova a sostegno della censura di difetto di istruttoria e motivazione addotta dagli appellanti;
– l’Amministrazione non ha esibito al Collegio neppure un principio di prova sulla falsità delle certificazioni esibite dagli appellanti;
– il mero riferimento ‘all’impossibilità di potere svolgere una verifica di autenticità presso l’Istituto Pantaleo e la mancanza di registri ad esso attinenti’, non pare idoneo a giustificare l’atto di cancellazione impugnato;
– anche nel bilanciamento degli opposti interessi, pare prevalente l’esigenza degli appellanti di non perdere la possibilità di lavoro e di presentarsi alconcorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria;
– va quindi disposta, nelle more dei necessari approfondimenti istruttori della fase di merito, la sospensione cautelare dell’atto impugnato;
– sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale:
– accoglie l’appello cautelare e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, sospende l’atto di esclusione dalle GPS;
– ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al T.a.r.per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10,del c.p.a.;
– compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alleparti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Dario Simeoli, Consigliere, Estensore
Stefano Toschei, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Dario Simeoli
Giancarlo Montedoro

DECRETO DEPENNAMENTO GRADUATORIA GPS

Pubblicato il 08/02/2022
N. 01484/2022 REG.PROV.COLL.
N. 05467/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5467 del 2021, proposto da M.O., rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti S. D., non costituito in giudizio;
per l’annullamenti del Decreto di depennamento n. Prot. Reg. Decreti, U.0000905 del26/04/2021 a firma del Direttore Generale Augusta Celada dalla graduatoria di assegnazioni provvisorie art. 10, del D.D.G. 1546/2018 (sostegno) Scuola Infanzia, con il conseguente depennamento dalla graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G.1546/2018 e dell’approvazione della graduatoria di merito compilata ai sensi dell’art. 10stesso D.D.G. 1546/2018, per i posti di sostegno nella scuola dell’Infanzia nella Regione
Emilia Romagna. Decreto notificato mezzo posta ordinaria PEO il successivo26/04/2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2022 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente in data 11 dicembre 2018 proponeva domanda di partecipazione al concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria, posto comune e di sostegno ai sensi del D.M 17 ottobre 2018 — D.D.G.1546/2018 con inoltro della domanda alla Regione Emilia Romagna.
All’esito della prova, dallo stesso Ufficio VII Lombardia, veniva stilata graduatoria di merito con Decreto del 25.07.2019, n. prot. U.0002290, ed ove la concorrente risultava al nr. 52 per l’immissione in ruolo.
Sulla base dell’ordine di preferenza richiesto dall’USR Emilia Romagna, alla docente veniva assegnata la provincia di Piacenza con convocazione per l aimmissione in ruolo per il giorno 26 agosto 2019 presso l’USP di competenza, per la scelta della sede.
La ricorrente, visto l’elenco delle sedi disponibili, operava la scelta per il V circolo didattico di Piacenza, ove veniva assegnata con p. 3409, a firma del Dirigente del IX Ufficio Ambito Territoriale di Parma e Piacenza, nella persona del Dott. Maurizio Bocedi, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2019,
Successivamente USR adottava un decreto con il quale, richiamando una comunicazione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania,
depennava la ricorrente dalla graduatoria.
In tale nota si informava che “I diplomi di qualifica professionale rilasciati dall’istituto professionale “Passarelli” di San Marco di Castellabbate sono da ritenersi falsi”, e riportando nell’elenco il nominativo della ricorrente.
Si costituiva l’amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
All’esito della camera di consiglio del 23 giugno 2021 veniva respinta l’istanza cautelare.
A seguito di appello cautelare della ricorrente, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 04742 del 10 settembre 2021, chiedeva all’Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia del Ministero dell’istruzione (che ha adottato il provvedimento impugnato) di chiarire se la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania stava svolgendo indagini sul titolo di studio richiesto per l’accesso alla graduatoria dalla quale l’appellante era stata esclusa ovvero su diverso titolo di studio.
Con la relazione inviata dal predetto Ufficio scolastico regionale emergeva chela ricorrente, nella domanda di partecipazione, ha dichiarato di aver conseguito il diploma triennale di scuola magistrale il 15 giugno 1989 e il titolo di specializzazione su sostegno agli alunni con disabilità il 19 giugno1993, mentre dalla comunicazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, acquisita al protocollo dell’USR della Campania in data 7 ottobre 2020, n. 0030695, emerge che la ricorrente è indicata al n. 59 del paragrafo riguardante l’analisi della documentazione acquisita e relativa ai diplomi polivalenti per l’insegnamento di sostegno e/o Usraltri diplomi abilitativi all’insegnamento conseguiti, al termine dell’anno accademico 1996/1998, da soggetti che non risultano aver mai frequentato il corso formativo che si è effettivamente ivi tenuto tra il 1996 e il 1998.
Considerato, pertanto, che l’indagine della Procura della Repubblica ha come oggetto un titolo di studio o di abilitazione diverso da quello utilizzato dall’appellante per la partecipazione al concorso su cui si controverte e che, pertanto, l’eventuale accertamento della sua falsità non può avere
conseguenze dirette sulla permanenza in graduatoria, veniva accolto l’appello dal Consiglio di Stato.
All’udienza pubblica dell’11 gennaio 2022 la causa veniva trattenuta indecisione.
Il ricorso è fondato.
Dalla relazione dell’USR, sopra richiamata, risulta che il diploma, presunto falso, oggetto della controversia indicato nella nota della Procura Di Vallo riguarda l’anno scolastico 1997/98, che la docente conseguì come specializzazione di sostegno di secondo grado.
La ricorrente, viceversa. è in possesso del diploma di Sostegno di primo grado e che come si
evince dalla domanda di concorso depositata in atti ha utilizzato ed è stato conseguito
nell’anno 1992/93, e che non è oggetto di indagine.
Ne è conferma che la ricorrente non risulta essere stata indagata né essere stata destinataria di alcun decreto di perquisizione.
Conclusivamente il ricorso deve essere accolto per evidente travisamento dei fatti e conseguentemente deve essere annullato il decreto impugnato.
In considerazione dell’andamento del giudizio le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis),definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
A)Dati sensibili diversi dalla salute
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, deldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, delRegolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda allaSegreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasialtro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2022 conl’intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Emiliano Raganella
Giuseppe Sapone

TITOLO ACCESSO GRADUATORIA ADAA MOTIVAZIONE ISSUFFICENTE. ACCERTAMENTO. SOSPENSIONE.

An empty school classroom defocused.

Pubblicato il 10/09/2021
N. 04742/2021 REG.PROV.CAU.

N. 05887/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5887 del 2021, proposto da

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Ferrara, Alfredo De Filippo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero Dell’Istruzione, Dell’Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ministero dell’Istruzione, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per la riforma

dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. -OMISSIS-/2021, resa tra le parti, concernente decreto depennamento da graduatoria n. prot. reg. decreti, U.0000905 del 26/04/2021;

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ministero dell’Istruzione;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2021 il Cons. Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Luigi Ferrara e Alfredo De Filippo;

Considerato che l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia del Ministero dell’istruzione (che ha adottato il provvedimento impugnato) dovrà chiarire (a mezzo relazione da depositare in giudizio entro il 30 settembre 2021) se la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania sta svolgendo indagini sul titolo di studio richiesto per l’accesso alla graduatoria dalla quale l’appellante è stata esclusa ovvero su diverso titolo di studio;

Considerata la gravità del danno derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), dispone gli incombenti istruttori indicati in motivazione, accogliendo nelle more l’istanza cautelare fino alla camera di consiglio del 7 ottobre 2021, alla quale rinvia le parti per il prosieguo.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2021 con l’intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Andrea Pannone, Consigliere, Estensore

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Pannone Carmine Volpe

IL SEGRETARIO

DIPLOMA CLASSE CONCORSO AAAA RITENUTO NON AMMISSIBILE. MOTIVAZIONE NON SUFFICIENTE.


Pubblicato il 18/06/2021
N. 03319/2021 REG.PROV.CAU.

N. 03663/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3663 del 2021, proposto da B D, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Ferrara, Emanuele Esposito, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Uff Scolastico Reg Lazio – Uff X Ambito Terr per la Provincia di Viterbo, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Scolastico Provinciale X Ambito Territoriale di Viterbo, Istituto Comprensivo “XXX” di XXX non costituiti in giudizio;
nei confronti

A. V., non costituita in giudizio;
per la riforma

dell’ ordinanza cautelare n. 751 del 2021 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Uff Scolastico Reg Lazio – Uff X Ambito Terr per la Provincia di Viterbo;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento/reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2021 il Cons. Vincenzo Lopilato.

L’udienza si svolge ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa 13 marzo 2020, n. 6305.

Considerato, all’esito di una delibazione tipica della fase cautelare, che l’appello risulta fornito di sufficienti elementi di fondatezza, in quanto la rideterminazione del punteggio è avvenuta sulla base di un procedimento penale in corso senza riferimenti a specifiche contestazioni che risultino dalla motivazione dell’atto impugnato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Le spese della presente fase cautelare sono compensate tra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2021 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

Alessandro Maggio, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere

Francesco De Luca, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Vincenzo Lopilato Giancarlo Montedoro

IL SEGRETARIO

Appalti: illecito professionale. Valutazione della Stazione. Obbligo di comunicazione.

– idoneo ad influenzare la valutazione della stazione appaltante in ordine ai requisiti di integrità e di affidabilità.
La valutazione della Stazione è sempre diretta verso l’affidabilità del concorrente ed una volta effettuata tale scelta ai sensi della lett. c) bis dell’art. 80, comma 5, D.lgs. n. 50/2016, (Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale del 23 ottobre 2018, affare n. 1725 del 2018, par 8.8.). Si veda pure recentemente: (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28 agosto 2020, n. 16).
****
Pubblicato il 03/12/2020
N. 01498/2020 REG.PROV.CAU.
N. 01980/2020 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1980 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati
Pilar Sanjust e Matteo Alessandro Pagani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Comune di Pioltello, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo
Andena e Fabio Romanenghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
xxx, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa
dall’avvocato Luigi Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione n. 756 del 12 ottobre 2020, avente ad oggetto “Procedura aperta per la
gestione dei servizi cimiteriali e la fornitura e posa lastre di marmo – cig 83020024c7 – durata 24
mesi. Inefficacia determinazione dirigenziale n. 568 del 31.07.2020, relativamente all’
aggiudicazione in favore di -OMISSIS-. esclusione -OMISSIS- ed aggiudicazione alla seconda in
graduatoria”, con la quale il dirigente dell’unità operativa complessa lavori pubblici – unità
operativa semplice servizi cimiteriali del Comune di Pioltello ha dichiarato l’inefficacia della
determinazione dirigenziale n. 568 del 31 luglio 2020, nella parte relativa all’aggiudicazione del
servizio di gestione dei servizi cimiteriali e della fornitura e posa di lastre di marmo in favore
dell’ operatore economico -OMISSIS- e ne ha disposto l’esclusione, aggiudicando l’appalto, della
durata 24 mesi, alla seconda classificata xxx società cooperativa sociale a r.l.;
– della nota del 13 ottobre 2020 del dirigente del settore lavori pubblici del Comune di Pioltello,
con la quale è stata comunicata l’avvenuta dichiarazione d’inefficacia, disposta con determinazione
n. 756 del 12 ottobre 2020, della precedente determinazione n. 568 del 31 luglio 2020;
– della comunicazione di avvio del suddetto procedimento;
– di tutti gli ulteriori atti presupposti, collegati e consequenziali, anche non conosciuti;
e per il risarcimento dei danni conseguenti all’esecuzione dei provvedimenti illegittimi, in forma specifica, mediante l’aggiudicazione dell’appalto e relativo subentro nel contratto, o per equivalente, mediante il risarcimento di una somma, pari al 20% dell’offerta della società ricorrente o a quella diversa che risulterà di giustizia;
nonché per la declaratoria dell’inefficacia dell’aggiudicazione disposta a favore della società xxx cooperativa sociale a r.l. e del contratto eventualmente nelle more sottoscritto, con subentro della società ricorrente nel medesimo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pioltello e della società cooperativa sociale xxx .;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via
incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’articolo 55 c.p.a.; Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2020 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi, nella discussione effettuata da remoto mediante l’utilizzo della piattaforma Microsoft-Teams, per
la parte ricorrente l’avvocato Pilar Sanjust e per il Comune di Pioltello l’avvocato Fabio Romanenghi; Viste le note di udienza e di richiesta di passaggio in decisione della causa, depositate dalla società controinteressata in data 1 dicembre 2020, a firma dell’avvocato Luigi Ferrara, il quale, ai sensi degli articoli 25, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020 e 4, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, è considerato presente ad ogni effetto in udienza;
Le censure prospettate da parte ricorrente non sono assistite da un sufficiente grado di fondatezza, in quanto il Comune di Pioltello ha correttamente dichiarato l’inefficacia dell’aggiudicazione dopo aver ravvisato, all’esito del contraddittorio procedimentale, la sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, lettere c) e c-bis) del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, alle quali, contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, non si applica il requisito della definitività della condanna penale, previsto per le cause di esclusione di cui al
comma 1 del medesimo articolo, e non si estende l’effetto preclusivo conseguente all’assunzione dell’impegno vincolante a pagare le imposte dovute, previsto per la causa di esclusione di cui al comma 4.
Il Collegio, coerentemente con l’orientamento espresso dalla Sezione (T.a.r. Lombardia, Milano, 12 ottobre 2020, n. 1881; 10 agosto 2020, n. 1538; 15 novembre 2019, n. 2421), ritiene che, in applicazione del principio di omnicomprensività e di ragionevole esigibilità degli obblighi dichiarativi e informativi nei confronti della stazione appaltante, la società ricorrente avrebbe dovuto dichiarare la condanna riportata dagli unici due soci della stessa per concorso nel reato continuato di dichiarazione fraudolenta mediante uso
di fatture per operazioni inesistenti.
Osserva il Collegio che la predetta sentenza di condanna rientra nel perimetro qualitativo e temporale delle dichiarazioni esigibili, in adempimento dei doveri di diligenza e di buona fede, dall’operatore economico, sia perché con essa è stata accertata la violazione, con modalità fraudolente, dei fondamentali obblighi fiscali correlati all’esercizio dell’attività di impresa, sia perché l’accertamento non ancora definitivo del grave illecito professionale, idoneo ad influenzare la valutazione della stazione appaltante in ordine ai requisiti di integrità e di affidabilità del concorrente, pur avendo ad oggetto fatti di reato commessi fino al 2016, si è verificato nell’ottobre del 2019 e dunque in data ricompresa nel triennio antecedente alla dichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione (Consiglio di Stato, Adunanza della
Commissione speciale del 23 ottobre 2018, affare n. 1725 del 2018, par 8.8.).
Nel bilanciamento degli interessi in gioco, quello della stazione appaltante di contrattare con operatori economici sui quali riporre piena fiducia deve ritenersi senz’altro prevalente sull’interesse meramente patrimoniale della società ricorrente.
La domanda cautelare deve essere pertanto rigettata.
Le spese della fase seguono la soccombenza e si liquidano, in favore del Comune di Pioltello e del procuratore della xxx, dichiar.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione prima) respinge la domanda cautelare.
Condanna la società ricorrente al pagamento, nei confronti del Comune di Pioltello e dell’avvocato Luigi Ferrara, procuratore antistatario della società cooperativa sociale xxx,
delle spese della fase cautelare, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori, da liquidarsi in ragione di euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuna parte.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere
all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società
ricorrente, il suo legale rappresentante e i suoi soci.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2020 con l’intervento dei
magistrati:
Domenico Giordano, Presidente Valentina Santina Mameli, Consigliere Rosanna Perilli, Referendario,
Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rosanna Perilli Domenico Giordano

"E' meglio che mi riprendano i grammatici anziché non mi comprenda la gente.” Sant Agostino.