La retrocessione figura sostanzialmente riferita non già ad un accertamento di conformità, bensì del solo condono edilizio, definito anche come “sanatoria straordinaria”.

Pubblicato il 20/07/2023
N. / 2023
REG.PROV.COLL.
N. 00598/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 598 del 2023, proposto da
Vxxx, rappresentato e difeso dall’avvocato Marcello Fortunato;
contro
Comune di San Mango Piemonte, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Ferrara;
per l’annullamento
del provvedimento del xxx 2023, prot. n. 272: archiviazione della SCIA alternativa al permesso di costruire in sanatoria prot. n. 224 del xxx 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Mango Piemonte; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2023 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe, VV. V. impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento del xxxx 2023, prot. n. 272, col quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Mango Piemonte aveva archiviato la SCIA alternativa al permesso di costruire in sanatoria prot. n. 224 del xxx 2023, avente per oggetto il sottotetto abusivo realizzato in corrispondenza dell’edificio residenziale ubicato in San Mango Piemonte, via S. Caterina, n. 41, e censito in catasto al foglio xx, particella xx, sub xx, nonché contestato con le ordinanze di demolizione n. 3 del 27 febbraio 2008 e n. 48 del3 luglio 2008.
2. Il gravato provvedimento declinatorio era, segnatamente, motivato in base al rilievo che, per effetto dell’ordinanza della Corte d’Appello di Salerno, Sezione Penale, n. 361/18 del 15 gennaio 2021 (con cui era stato dichiarato inefficace il decreto di sequestro preventivo del GIP presso il Tribunale di Salerno del 29 gennaio 2008, avente per oggetto il menzionato sottotetto e disposta la restituzione di quest’ultimo in favore del Comune di San Mango Piemonte), il manufatto abusivo era ormai transitato nel patrimonio disponibile dell’ente locale.
3. Nell’avversare siffatta determinazione, il V. lamentava, in estrema sintesi, che: l’amministrazione comunale intimata: a) in difetto del presupposto e di istruttoria, si sarebbe limitata a richiamare la citata ordinanza della Corte d’Appello di Salerno, Sezione Penale, n. 361/18 del 15 gennaio 2021, obliterando e disattendendo la regola di azione enunciata nella successiva ordinanza n. 178/21 del 21 novembre 2022, secondo cui il diritto di proprietà sul cespite immobiliare de quo avrebbe potuto essere retrocesso all’autore dell’abuso edilizio, a seguito dell’accoglimento dell’istanza di accertamento di conformità; b) avrebbe erroneamente postulato l’avvenuta acquisizione gratuita del bene al proprio patrimonio disponibile, nonostante l’assenza del propedeutico accertamento dell’inottemperanza alle ingiunzioni di demolizione n. 3 del 27 febbraio 2008 e n. 48 del 3 luglio 2008; c) in violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990, avrebbe omesso di preannunciare i motivi ostativi alla richiesta sanatoria; d) in violazione dell’art. 19, comma 3, della l. n. 241/1990, non avrebbe invitato l’interessato a conformare l’attività edilizia posta in essere alla normativa vigente.
4. Costituitosi in resistenza, il Comune di San Mango Piemonte eccepiva l’inammissibilità per difetto di legittimazione passiva, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, nonché l’infondatezza dell’impugnazione proposta ex adverso.
5. All’udienza pubblica del 13 luglio 2023, la causa era trattenuta in decisione.
6. Venendo ora a scrutinare il ricorso, esso si rivela infondato per le ragioni illustrate in appresso.
Tanto può esimere, quindi, il Collegio dall’esame delle eccezioni in rito sollevate dall’amministrazione resistente.
7. Innanzitutto, non possono giovare alle proposizioni attoree compendiate retro, sub n. 3.a, le statuizioni sancite dalla Corte d’Appello di Salerno, Sezione Penale, con l’ordinanza n. 178/21 del 21 novembre 2022.
Ed invero, quest’ultima decisione – al pari delle precedenti ordinanze n. 361/18 del 15 gennaio 2021 e n. 178/21 dell’8 novembre 2021 – ha ribadito che «il piano sottotetto del V. non è più di sua proprietà, ma è passato (a titolo gratuito) nel patrimonio disponibile del Comune di San Mango Piemonte ex art. 31, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001 da circa 13 anni (cioè alla scadenza del termine di 90 giorni per demolire contenuto nell’ordine di demolizione del 27 febbraio 2008) per cui correttamente la Corte d’appello di Salerno con l’ordinanza del 15 gennaio 2021 ne ha disposto la consegna al legittimo proprietario che ha individuato nel Comune di San Mango Piemonte».
Né soccorre il profilo di doglianza in esame l’inciso contenuto nell’ordinanza della Corte d’Appello di Salerno, Sezione Penale, n. 178/21 del 21 novembre 2022, a tenore del quale, «in caso di accoglimento dell’istanza di rilascio ex art. 36 del
d.p.r. n. 380/2001 del permesso di costruire in sanatoria presentata dopo l’inutile decorso del termine di 90 giorni assegnato per effettuare la demolizione, il diritto di proprietà retroceda dal Comune all’autore dell’abuso edilizio».
Tanto, in primis, perché, al di là del non perspicuo richiamo all’art. 36 del d.p.r. n. 380/2001, l’adombrata vicenda di retrocessione figura, infatti, sostanzialmente riferita nella pronuncia citata all’ipotesi di favorevole esitazione non già dell’accertamento di conformità, bensì del solo condono edilizio, dal giudice penale definito anche come “sanatoria straordinaria”. A conferma di ciò, milita il seguente passaggio argomentativo: che «la nuova prospettazione in diritto posta dalla difesa del V. … (relativa al fatto che il Comune di San Mango Piemonte, nel caso di rigetto della istanza di sanatoria presentata dal V. il 2 febbraio 21 ex art. 36 del
d.p.r. n. 380/2001, dovrà necessariamente emettere una nuovo ordine di demolizione concedendo al V. il termine di 90 giorni per demolire e, solo qualora il predetto non demolisca, potrà emettere il provvedimento, previsto dall’art. 31, comma 4, del d.p.r. n. 380/2001, di accertamento della inottemperanza che determinerà il passaggio di proprietà a titolo gratuito del piano sottotetto dal Vicinanza al Comune di San Mango Piemonte) è errata alla luce della consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha chiarito che solo nel caso di rigetto dell’istanza di condono edilizio (che sono tra quelli attivati negli ultimi decenni e cioè quello di cui alla legge n. 47 del 1985, quello di cui alla legge 724 del 1994 e quello di cui alla legge 326 del 2003) il Comune deve riemettere l’ordine di demolizione, ma non nel caso di rigetto (che si forma anche in caso di silenzio della p.a. entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza) dell’istanza di permesso in sanatoria avanzata ex art 36 del d.p.r. n. 380/2001».
E tanto, altresì, perché, il richiesto accertamento di conformità del sottotetto controverso essendo stato già tacitamente respinto, a norma dell’art. 36 del d.p.r. n. 380/2001, in relazione alle pregresse istanze del 28 febbraio 2008, prot. n. 1025, e del 3 febbraio 2021, prot. n. 565, nonché rinunciato con nota del 14 ottobre 2016, prot. n. 3785, in relazione alla pregressa istanza del 21 giugno 2021, prot. n. 2724, la SCIA del 16 gennaio 2023, prot. n. 224, si atteggiava a guisa di defatigante tentativo di recuperare fuori ogni tempo un progetto in sanatoria irreversibilmente superato e di neutralizzare così l’effetto acquisitivo acclarato con le ordinanze della Corte d’Appello di Salerno, Sezione Penale, n. 361/18 del 15 gennaio 2021, n. 178/21 del 5 agosto 2022 e n. 178/21 del 21 novembre 2022.
8. L’assunto attoreo circa la necessità dell’accertamento dell’inottemperanza alle ingiunzioni di demolizione n. 3 del 27 febbraio 2008 e n. 48 del 3 luglio 2008 in funzione dell’effetto acquisitivo ex art. 31, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001 (cfr. retro, sub n. 3.b) si infrange, poi, contro l’accertamento giurisdizionale contenuto nelle ordinanze della Corte d’Appello di Salerno, Sezione Penale, n. 361/18 del 15 gennaio 2021, n. 178/21 del 5 agosto 2022 e n. 178/21 del 21 novembre 2022: queste hanno, infatti, sancito la regola operativa del caso concreto, insindacabile da questo adito giudice amministrativo, in merito al già avvenuto trasferimento del cespite immobiliare dal patrimonio del V. al patrimonio del Comune di San Mango Piemonte, al quale nessuna ulteriore attività si imponeva, quindi, ai fini traslativi in proprio favore.
In particolare: – l’ordinanza n. 361/18 del xxx 2021 ha statuito che l’ente locale è divenuto proprietario del sottotetto controverso ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001; – l’ordinanza n. 178/21 del xxx2022 ha parimenti affermato che «il manufatto abusivo è dal 2008, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del
d.p.r. n. 380/2001, di proprietà del Comune di San Mango Piemonte»; – l’ordinanza
n. 178/21 del xxx 2022 ha nuovamente ribadito che «il piano sottotetto del
V. non è più di sua proprietà, ma è passato (a titolo gratuito) nel patrimonio disponibile del Comune di San Mango Piemonte ex art. 31, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001 da circa 13 anni (cioè alla scadenza del termine di 90 giorni per demolire contenuto nell’ordine di demolizione del xxx 2008)».
Ciò, con la precisazione che l’atto di accertamento dell’inottemperanza alle ingiunzioni di demolizione n. 3 del xx 2008 e n. 48 del xxx 2008 in tanto si rendeva necessario, in quanto restava preordinato alla trascrizione dell’acclarato trasferimento nei registri immobiliari ed all’immissione dell’ente locale nel possesso del bene (cfr. nota della Corte d’Appello di Salerno, Sezione Penale, del xxx 2022, indirizzata al Sindaco del Comune di San Mango Piemonte).
9. Nemmeno accreditabile è la censura di violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990 (cfr. retro, sub n. 3.c).
In questo senso, giova rammentare che, per ius receptum, la SCIA costituisce dichiarazione di volontà privata di intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge, suscettibile, una volta trascorso il termine normativamente previsto, senza alcun provvedimento conformativo, integrativo o interdittivo, di produrre effetti conformi a detta volontà, che la legge vi ricollega, secondo lo schema norma – fatto – effetto; e che, quindi, esulando dal correlativo modello legale il diaframma rappresentato dal potere amministrativo, essa non è equiparabile ad una istanza di avvio di un procedimento che può essere accolta o respinta dall’amministrazione e, come tale, non ammette la comunicazione dei motivi ostativi al suo accoglimento prima dell’esercizio dei poteri inibitori e di controllo da parte dell’autorità (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 1111/2019, secondo cui
«la natura giuridica della segnalazione certificata di inizio attività – che non è una vera e propria istanza di parte per l’avvio di un procedimento amministrativo poi conclusosi in forma tacita, bensì una dichiarazione di volontà privata di intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge – induce ad escludere che l’autorità procedente debba comunicare al segnalante l’avvio del procedimento o il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della l. n. 241 del1990 prima dell’esercizio dei relativi poteri di controllo e inibitori; il denunciante la SCIA, infatti, è titolare di una posizione soggettiva originaria che rinviene il suo fondamento diretto ed immediato nella legge che non ha bisogno di alcun consenso della p.a. e, pertanto, la segnalazione di inizio attività non instaura alcun procedimento autorizzatorio destinato a culminare in un atto finale di assenso, espresso o tacito, da parte dell’amministrazione; in assenza di procedimento, non c’è spazio per la comunicazione di avvio, per il preavviso di rigetto o per atti sospensivi da parte dell’amministrazione»; cfr. anche, ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 4280/2010; sez. VI, n. 9125/2022; TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, n. 13/2018; TAR Veneto, Venezia, sez. III, n. 245/2018; TAR Campania, Napoli, sez. III, n. 5140/2018; TAR Sicilia, Catania, sez. II, n. 2329/2019).
10. Del pari, fuori sesto è la censura di violazione dell’art. 19, comma 3, della l. n. 241/1990 (cfr. retro, sub n. 3.d).
Osserva, al riguardo, il Collegio che nessun intervento correttivo avrebbe potuto essere legittimamente esercitato dall’amministrazione comunale in relazione ad un’attività edilizia abusiva già posta in essere ed assoggettata a sanatoria, senza menomare il principio della doppia conformità su cui riposa il titolo di legittimazione postuma ex art. 36 del d.p.r. n. 380/2001.
11. In conclusione, stante la ravvisata infondatezza di tutte le censure proposte, così come dianzi scrutinate, il ricorso in epigrafe deve essere respinto.
12. Quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, atutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il procedimento penale ed i soggetti indicati in epigrafe e in motivazione.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore Gaetana Marena, Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Olindo Di Popolo Nicola Durante